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Cosa cambia · 14 min

Cosa cambia quando acquisti nell'UE nel 2026: addio alle dichiarazioni verdi vaghe, il diritto alla riparazione e cosa resta da fare

Equipo editorial·24 ottobre 2026
Cosa cambia quando acquisti nell'UE nel 2026: addio alle dichiarazioni verdi vaghe, il diritto alla riparazione e cosa resta da fare

Cosa cambia quando si acquista nell'Unione europea nel 2026?

Nel gennaio 2020 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato inflisse a Eni una sanzione di cinque milioni di euro per la campagna che presentava un carburante diesel come «green» e capace di ridurre le emissioni. Fu uno dei primi casi europei in cui un'autorità nazionale trattò una parola verde come una pratica commerciale scorretta. Sei anni dopo, quello che in Italia era il frutto di un'istruttoria caso per caso diventa una regola scritta per tutta l'Unione. Diverse norme europee approvate nel 2024 raggiungono il consumatore tra la seconda metà del 2026 e il 2027. Non arrivano tutte insieme, non hanno la stessa portata e spesso la stampa le riassume come se fossero un'unica «legge verde». Non lo sono. Un gruppo di regole stabilisce che cosa un venditore può scrivere su una confezione o in un annuncio online. Un altro regola che cosa succede quando un oggetto si rompe. Un terzo impedisce che i prodotti fabbricati con lavoro forzato circolino sul mercato europeo. Un quarto, ancora in costruzione, finirà per associare una scheda digitale a ogni prodotto di determinate categorie. E un quinto, già in vigore, ha uniformato il connettore con cui ricarichiamo quasi tutto ciò che teniamo in tasca.

Questa analisi segue l'ordine in cui l'acquirente incontra le novità: l'etichetta, il laboratorio di riparazione, la catena di fornitura, il passaporto digitale e il caricabatterie. Per ciascuna proviamo a spiegare che cosa cambia davvero, che cosa resta uguale e che cosa ci dice sull'origine di ciò che compriamo. Quest'ultimo punto conta, su questo sito. Democratic Market lavora con una regola rigida: il paese del venditore e il paese di ogni componente devono superare 6,0 nell'indice di democrazia dell'Economist Intelligence Unit. Nessuna delle norme europee descritte di seguito misura questo aspetto. Sono diritti del consumatore, regole di prodotto e regole commerciali, utili di per sé ma pensati per rispondere ad altre domande. Una precisazione sulle date: scriviamo nell'ottobre 2026, il diritto si muove e il recepimento nazionale varia da paese a paese. In Italia le direttive passano per decreti legislativi che modificano il Codice del Consumo, quindi conviene controllare il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale prima di fare affidamento su ogni dettaglio.

Le dichiarazioni verdi generiche come «ecologico» o «rispettoso dell'ambiente» sono già vietate?

La direttiva (UE) 2024/825, dedicata alla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde, modifica le regole già esistenti sulle pratiche commerciali sleali e sui diritti dei consumatori. Secondo il testo si applica dal 27 settembre 2026. Gli Stati membri dovevano recepirla entro quella data, quindi nel momento in cui scriviamo dovrebbe essere operativa nella maggior parte dei paesi, ma vale la pena verificare come sia stata trasposta nel proprio ordinamento. Il cambiamento più visibile riguarda le dichiarazioni ambientali generiche. Espressioni come «ecologico», «verde», «amico dell'ambiente», «eco-friendly» o «amico del clima» non possono più essere usate così come sono. La logica è semplice: una parola vaga invita a immaginare un beneficio che nessuno è tenuto a dimostrare. Con la nuova regola una dichiarazione generica è ammessa solo se il venditore può provare un'eccellenza ambientale riconosciuta, per esempio attraverso un marchio ecologico ufficiale come l'Ecolabel UE, che in Italia è gestito dal Comitato Ecolabel Ecoaudit con il supporto tecnico dell'ISPRA, e se la dichiarazione si riferisce proprio a quella prestazione. Per chi conosce la giurisprudenza dell'AGCM, il principio non è nuovo: l'Autorità aveva già considerato ingannevoli diverse campagne pubblicitarie fondate su aggettivi verdi non dimostrati. La differenza è che ora il divieto è esplicito, uguale in tutta l'Unione e non dipende più dalla valutazione del singolo caso.

La direttiva chiede anche precisione sulla portata della dichiarazione. Un prodotto intero non può essere presentato come realizzato con materiali riciclati se lo è soltanto l'imballaggio. Le promesse sul futuro, del tipo «a emissioni zero entro il 2040», devono poggiare secondo il testo su impegni chiari, oggettivi e verificabili, accompagnati da un piano dettagliato e da un monitoraggio affidato a un esperto indipendente. Non si può nemmeno vendere come tratto distintivo qualcosa che la legge impone già a tutti, come vantare l'assenza di una sostanza che è comunque vietata in quella categoria. Che cosa non cambia? I venditori possono continuare a fare affermazioni concrete e dimostrabili, come «realizzato con l'80% di poliestere riciclato», se corrispondono al vero. E la norma non offre un verdetto sul fatto che un prodotto faccia bene al pianeta: regola l'onestà della frase, non la bontà del prodotto. Una sfumatura utile per il lettore italiano, abituato a vedere la parola sugli scaffali dei supermercati: nel settore alimentare «biologico» ha un significato giuridico proprio, stabilito dal regolamento europeo sulla produzione biologica, che continua a funzionare in modo separato e con i suoi organismi di controllo autorizzati dal Ministero dell'Agricoltura.

Si può ancora dire che un prodotto è a impatto zero o carbon neutral?

La risposta breve è no, almeno con l'argomento usato finora. La direttiva vieta di affermare che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sulle emissioni di gas serra quando questa affermazione si basa sulla compensazione di emissioni al di fuori della catena del valore del prodotto stesso. Un marchio può continuare a comprare crediti di carbonio e può spiegare di farlo, ma non può usarli per dire che la maglietta, la caffettiera o la bottiglia d'acqua sono «a impatto zero». Resta aperta la possibilità di descrivere con dati propri ciò che è stato fatto all'interno della catena del valore, per esempio una riduzione misurata delle emissioni di produzione rispetto a un anno di riferimento, o il passaggio a energia rinnovabile in uno stabilimento preciso. Il confine tra ciò che è ammesso e ciò che non lo è viene fissato dal testo della direttiva e dal suo recepimento, quindi in caso di dubbio conviene leggerli. Per il consumatore il messaggio pratico è semplice: un'etichetta «carbon neutral» che compare su un prodotto acquistato dopo il 27 settembre 2026 merita una domanda in più, e la risposta dovrebbe riguardare ciò che l'azienda ha ridotto, non ciò che ha comprato altrove.

I marchi e i bollini seguono una logica simile. Secondo la norma sono vietati i marchi di sostenibilità che non si basano su un sistema di certificazione o che non sono stati istituiti da autorità pubbliche. In pratica sparisce la foglia verde, il mappamondo stilizzato o il sigillo rotondo disegnato dall'ufficio marketing della stessa azienda. Un sistema di certificazione affidabile ha regole pubbliche, è aperto a qualsiasi operatore che le rispetti e verifica la conformità attraverso un soggetto terzo e indipendente. Che cosa non cambia? I marchi certificati veri, come l'Ecolabel UE o gli schemi di settore con verifica esterna, restano validi. E conviene ricordare che un bollino certificato copre ciò che copre e niente di più: un certificato sul cotone di una maglietta non dice nulla sulla cucitura, sul trasporto o sul laboratorio in cui è stata confezionata. Chi compra abbigliamento lo sa bene, perché la stessa etichetta può riportare un certificato sulla fibra e un paese di confezione che con quel certificato non ha alcun rapporto. Il bollino è un'informazione parziale; la nuova regola garantisce soltanto che non sia un'informazione inventata.

Che cos'è il diritto alla riparazione e a quali prodotti si applica?

La direttiva (UE) 2024/1799 sul diritto alla riparazione concedeva agli Stati membri tempo fino al 31 luglio 2026 per recepirla e applicarla. Nel momento in cui scriviamo il calendario nazionale può variare, quindi verificate come sia stata trasposta in Italia e se il decreto di recepimento sia già pienamente operativo. L'idea di fondo è che, quando qualcosa si rompe, ripararlo diventi un'opzione reale e non un fastidio silenzioso che spinge a ricomprare. I meccanismi principali sono due. Nell'ambito della garanzia legale, se scegliete la riparazione invece della sostituzione, la garanzia si prolunga di dodici mesi, secondo la direttiva. La garanzia legale di conformità di due anni sui beni di consumo deriva da un'altra norma, la direttiva (UE) 2019/771, che in Italia è confluita nel Codice del Consumo. Fuori dalla garanzia, per alcune categorie di prodotti per cui la normativa europea già impone requisiti di riparabilità, come certi grandi elettrodomestici, schermi o telefoni, il fabbricante deve riparare su richiesta, a un prezzo ragionevole e in tempi ragionevoli. L'elenco dei prodotti interessati si trova in un allegato della direttiva e dipende dai requisiti di riparabilità fissati da ciascun regolamento di prodotto: è quindi ristretto, ma è destinato ad allungarsi con il tempo.

In pratica cambiano diverse piccole cose che, sommate, fanno una differenza. Potete chiedere un modulo europeo standardizzato di informazioni sulla riparazione, che riporta prezzo, tempi e condizioni, prima di decidere se accettare il preventivo. Ci sarà una piattaforma europea online per trovare laboratori di riparazione in diversi paesi, utile anche per chi vive vicino a un confine o ha comprato un oggetto all'estero. E, secondo il testo, i fabbricanti non dovrebbero ricorrere a clausole contrattuali o a tecniche hardware o software che impediscono la riparazione, né rifiutarsi di riparare solo perché il prodotto è stato aperto in precedenza da un altro riparatore. Che cosa non cambia? Parecchio: la direttiva non copre tutti i prodotti, non obbliga nessuno a riparare per sempre, non obbliga voi a riparare e non dice nulla sull'origine dei pezzi di ricambio. La direttiva 2024/825 aggiunge un complemento utile: un venditore non può presentare un bene come riparabile se non lo è, né nascondere che un aggiornamento software ne peggiora il funzionamento. Per l'Italia, dove la rete di piccoli riparatori di elettrodomestici e di elettronica è ancora diffusa anche nei centri minori, la norma può tradursi in un'occasione concreta per chi lavora in questo settore.

Che cos'è il divieto europeo dei prodotti fabbricati con lavoro forzato?

Il regolamento (UE) 2024/3015 vieta di immettere sul mercato dell'Unione, o di mettere a disposizione, prodotti fabbricati con lavoro forzato, così come di esportarli. Si applica dal 14 dicembre 2027, quindi quest'autunno nei negozi non cambia ancora nulla. Riguarda tutti i prodotti, fabbricati all'interno dell'Unione o importati, di qualsiasi settore. Non esiste un elenco preventivo di paesi o di merci vietate. Sono le autorità nazionali a indagare e, se concludono che c'è lavoro forzato, possono ordinare il ritiro del prodotto dal mercato, mentre le dogane possono fermare le spedizioni. Secondo il regolamento la Commissione deve pubblicare linee guida e mantenere aggiornata una banca dati sui rischi per aiutare le autorità nel loro lavoro. Conviene seguire questa parte direttamente nel testo ufficiale, perché le scadenze di questi strumenti ausiliari sono diverse da quella di applicazione generale. Anche in questo caso l'Italia dovrà indicare quale autorità nazionale sarà competente: un dettaglio tecnico che determinerà, nei fatti, quanto rapidamente le segnalazioni potranno trasformarsi in indagini.

Ciò che il regolamento fa conta quanto ciò che non fa. Non è una legge sull'etichettatura: non vedrete un bollino «senza lavoro forzato» sulla confezione. Non obbliga le aziende a pubblicare l'elenco completo dei fornitori. E non coincide con la norma sulla due diligence delle imprese, un'altra legge distinta la cui portata e il cui calendario sono stati rivisti, e che per questo lasciamo da parte. Tra le norme di questa rassegna è di gran lunga quella più vicina a ciò che osserva Democratic Market, perché tocca la catena di fornitura. Ma non conviene mescolare le categorie. Il regolamento si occupa di un abuso concreto del lavoro nella produzione di un bene, non del tipo di regime politico del paese. Un punteggio basso nell'indice EIU non dimostra che un prodotto specifico sia stato fabbricato con lavoro forzato, e un punteggio alto non garantisce il contrario: lo sfruttamento può esistere ovunque, anche nell'agricoltura di paesi ben posizionati nell'indice. I lettori italiani conoscono il fenomeno del caporalato nelle campagne del Sud, che ricorda come il problema non sia confinato fuori dai confini europei e come nessuna classifica politica sostituisca i controlli sul campo.

Qualcuna di queste norme dice da dove viene davvero un prodotto?

No, ed è l'idea più importante di questo articolo. Le norme europee regolano il mercato, non l'origine politica. La regola sulle dichiarazioni verdi stabilisce come può essere formulata una frase. Quella sulla riparazione agisce dopo l'acquisto. Quella sul lavoro forzato riguarda un abuso specifico. Quella sul caricabatterie, un connettore. Nessuna si chiede in quali paesi siano stati prodotti il cotone, il cobalto o l'assemblaggio, né quale punteggio abbiano quei paesi. I dati dell'indice lo mostrano bene. All'interno dell'Unione la stessa legge si applica in Germania (8,80), in Francia (7,99), in Spagna (7,94), in Italia (7,69) e in Polonia (7,15), ma anche in Romania (6,49), in Bulgaria (6,38) e in Ungheria (5,74). Con la stessa legislazione il contesto politico è diverso e, secondo il criterio di questo sito, un venditore con sede in Ungheria non supererebbe la soglia di 6,0 per il paese del venditore, mentre uno rumeno o bulgaro sì. Il mercato unico rende omogenee le regole di vendita; non rende omogenei i sistemi politici dei paesi che ne fanno parte.

Fuori dall'Unione accade qualcosa di simile. Le norme si applicano ai beni commercializzati sul mercato europeo, chiunque li fabbrichi: da paesi come il Regno Unito (8,28), il Giappone (8,10) o gli Stati Uniti (7,85) fino ad altri con punteggi molto più bassi, come la Turchia (4,35), il Bangladesh (5,43), il Vietnam (2,63) o la Cina (1,94). Una giacca venduta a Milano che rispetta tutte e quattro le norme può avere il tessuto di un paese, la cerniera di un altro e la cucitura di un terzo. Il diritto europeo rende il venditore responsabile di ciò che afferma sul prodotto e della sua garanzia, ma dice poco sulle condizioni politiche del luogo in cui è stata fatta la cerniera. Per questo un venditore può affermare in modo veritiero che il suo capo contiene poliestere riciclato certificato, mentre alcuni dei suoi componenti provengono da un paese con un punteggio di 1,94. Rispettare la legge e conoscere l'origine sono assi distinti, e confonderli è l'errore più comune quando si parla di acquisti responsabili. Noi non giudichiamo, verifichiamo.

Che cos'è il passaporto digitale del prodotto e quando arriverà?

Il regolamento sulla progettazione ecocompatibile, il (UE) 2024/1781, è entrato in vigore nel luglio 2024. È un quadro: da solo non fissa regole per ogni prodotto. La Commissione deve adottare atti delegati categoria per categoria, e sono questi atti a definire i requisiti specifici, comprese le informazioni che dovranno comparire nel passaporto digitale del prodotto. Abbiamo già trattato il regolamento in modo più approfondito in un altro articolo, quindi qui ci limitiamo a ciò che serve all'acquirente: il passaporto sarà una scheda consultabile scansionando un codice, con dati come i materiali, le modalità di riparazione o di riciclo. Quando arriverà dipende dal calendario della Commissione per ciascuna categoria; nel momento in cui scriviamo la maggior parte delle categorie non ha ancora un passaporto. Secondo il regolamento è inoltre vietato distruggere abbigliamento, accessori e calzature invenduti, con un'applicazione scaglionata a partire dal luglio 2026 per le grandi imprese; per i dettagli conviene consultare il testo ufficiale. Per un paese come l'Italia, dove moda e calzature pesano molto sull'economia, questa parte del regolamento interessa tanto i consumatori quanto le aziende del distretto.

Le batterie seguono una strada diversa. Il regolamento (UE) 2023/1542 prevede un proprio passaporto, atteso per il 2027 per alcune categorie di batterie di grandi dimensioni, come quelle dei veicoli elettrici o le batterie industriali ricaricabili oltre una certa capacità. Significa che il passaporto del telefono o del monopattino, se e quando arriverà, non sarà una semplice copia di quello della batteria, e che bisognerà attendere ciascun atto per sapere che cosa conterrà. C'è una precisazione che conta su un sito come questo: un passaporto è un'informazione, non un certificato di origine politica. Che vi compaia o meno il paese di fabbricazione, o quello di ciascun componente, dipenderà da quanto stabilito da ogni atto delegato, e nulla garantisce che il passaporto permetta di verificare da solo se un prodotto supera una soglia democratica. Sarà un tassello in più per chi vuole indagare, ma non la risposta completa.

La direttiva sulle dichiarazioni ambientali (Green Claims) è in vigore?

No, almeno nel momento in cui scriviamo. Nel 2023 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla giustificazione e la comunicazione delle dichiarazioni ambientali esplicite, nota come Green Claims. Avrebbe imposto di verificare le dichiarazioni prima di usarle, attraverso un organismo accreditato. Secondo le informazioni di cui disponiamo, l'iter si è rallentato e il suo futuro è incerto, quindi non può essere trattata come una legge. Non la diamo né per morta né per viva: verificatela nelle fonti ufficiali prima di citarla. Conviene capire che cosa copre ciascun pezzo del puzzle. La direttiva 2024/825, già applicabile, indica quali tipi di dichiarazioni sono vietati. La proposta Green Claims avrebbe stabilito come si dimostra una dichiarazione ammessa. La prima limita ciò che si può dire, la seconda avrebbe aggiunto una verifica preventiva. Finché questo secondo livello non esiste, la vigilanza resta affidata alle autorità per la tutela dei consumatori e ai tribunali, a dichiarazione già pubblicata. In Italia questo significa, in concreto, l'AGCM, che può avviare istruttorie anche su segnalazione dei singoli cittadini o delle associazioni dei consumatori.

Il caricabatterie comune USB-C è obbligatorio?

Sì, per molti prodotti. La direttiva (UE) 2022/2380, che modifica la direttiva sulle apparecchiature radio, impone dal 28 dicembre 2024 che telefoni cellulari, tablet, cuffie, fotocamere, console portatili, lettori di libri elettronici, tastiere, mouse e altoparlanti portatili venduti nell'Unione si ricarichino tramite una porta USB-C. Per i computer portatili l'obbligo è scattato il 28 aprile 2026. La norma consente anche di acquistare il dispositivo senza caricabatterie, per chi ne ha già diversi in casa, e impone informazioni chiare sulla confezione riguardo alla ricarica. Che cosa non prevede? Non obbliga a sostituire i dispositivi che già possedete, non richiede che tutti i cavi ricarichino alla stessa velocità e non copre i dispositivi molto piccoli o quelli che si ricaricano in altro modo. In questi casi conviene controllare il testo della direttiva.

Sull'origine questa norma non dice nulla, ed è proprio per questo un buon esempio di come funziona la regolazione europea dei prodotti: una regola tecnica chiara, applicata a tutto il mercato, che ha cambiato il contenuto dei cassetti di milioni di famiglie senza che nessuno dovesse interpretare un'etichetta. È il modello di ciò che le altre norme di questa rassegna tentano di fare, ciascuna a modo suo: sostituire una promessa vaga con un requisito verificabile. Ricorda che una buona regola non deve essere lunga, ma controllabile. La domanda su dove sia stato fabbricato il connettore e da quali paesi provengano i suoi metalli resta, come quasi sempre, fuori dalla portata della norma e dentro il lavoro che spetta a ogni acquirente.

Che cosa guardare da oggi su un'etichetta o in un annuncio online?

Cominciate dagli aggettivi. Se un annuncio dice «verde», «eco» o «sostenibile» e nient'altro, trattatelo come una frase incompleta: dovrebbe dire che cosa, quanto e rispetto a che cosa. Poi guardate il bollino. Proviene da un sistema di certificazione di cui potete consultare le regole e che ha un verificatore indipendente, oppure è solo un disegno? Controllate anche se la dichiarazione riguarda il prodotto intero o solo una parte, come l'imballaggio. Davanti a «carbon neutral» o «a impatto zero» siate particolarmente scettici: dopo la direttiva non basta più la compensazione. Se qualcosa vi sembra ingannevole, potete chiedere al venditore su che cosa si basa la dichiarazione e, se la risposta non vi convince, segnalare il caso all'AGCM, che vigila sulle pratiche commerciali scorrette, oppure rivolgervi a un'associazione dei consumatori riconosciuta; lì potrete verificare come la norma si applica al vostro caso specifico.

Poi pensate all'intera vita del prodotto. Prima di comprare un bene durevole chiedete per quanto tempo il fabbricante si impegna a fornire pezzi di ricambio e aggiornamenti software, e se esistono informazioni pubbliche sulla riparazione. Conservate lo scontrino o la fattura: la garanzia legale di conformità nell'UE è di almeno due anni sui beni di consumo, e scegliere la riparazione ne prolunga la durata. Infine, l'origine. Se vi interessa sapere da dove vengono le cose, ricordate che nessuna di queste regole ve lo dirà. Cercate il paese di ciascun componente e non solo il «progettato in» o l'«assemblato in». Democratic Market applica una sola regola, sempre la stessa: il paese del venditore e il paese di ogni componente devono superare 6,0 nell'indice EIU. Il diritto europeo ha finalmente messo ordine nella frase scritta sulla scatola. Dove sia stato fatto ciò che c'è dentro la scatola resta una domanda da porre, ed è la domanda a cui questo sito prova a rispondere, prodotto per prodotto.

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